

STATUTO NAZIONALE
Articolo 1 - Premessa
L'AON (Associazione Obiettori Nonviolenti) è una associazione senza fini di lucro formata da cittadini italiani e non che perseguono il fine della costruzione di una società nonviolenta, basata cioè sui principi del rispetto dei diritti umani fondamentali, della solidarietà, di un modello di sviluppo sostenibile e della soddisfazione dei bisogni umani compatibili con il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. In particolare l'Associazione degli Obiettori Nonviolenti persegue il superamento del modello e dell'organizzazione militare al fine di giungere a forme di regolazione dei conflitti basate sulla nonviolenza.
Articolo 2 - Adesione
Aderiscono all'Associazione Obiettori Nonviolenti tutti i cittadini e non, uomini e donne.
Le associazioni, coordinamenti e collettivi di carattere locale e e le sedi locali di associazioni nazionali, chiedono la federazione accettando il presente statuto.
Articolo 3 - Modalità di adesione
La quota annuale di adesione all'AON è indicata dal Coordinamento Nazionale, sentite le realtà locali e le associazioni federate. L'adesione individuale si effettua presso le realtà federate. La federazione si effettua su richiesta al Coordinamento Nazionale.
Articolo 4 - Finanziamento
Il finanziamento dell'AON avviene sul principio della sottoscrizione, dell'autotassazione e della realizzazione di iniziative. Esso proviene dal contributo di singoli o di enti per sottoscrizione o iniziative oppure periodicamente, per il mantenimento di un fondo cassa da utilizzare per spese di organizzazione e rimborsi. Il Coordinamento Nazionale trasmette periodicamente alle realtà federate una relazione contenente le previsioni di spesa unitamente alla eventuale richiesta di finanziamento della AON, cura la stesura di un bilancio annuale, consuntivo e di previsione da approvare nell'Assemblea Nazionale. La AON amministra i propri fondi attenendosi a scritture contabili redatte secondo i criteri di analiticità, il bilancio dell'AON è pubblico. La AON non ammette cariche statutarie retribuite.
Articolo 5 - Organi dell'AON
Organi dell'Associazione Obiettori Nonviolenti sono: l'Assemblea Nazionale, il Coordinamento Nazionale, il Presidente, i Portavoce e la Tesoreria.
Articolo 6 - L'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale stabilisce l'indirizzo politico, individua e propone gli obiettivi e i settori di intervento della AON; approva il bilancio economico, consuntivo e preventivo, elegge il Presidente dell'AON. L'Assemblea Nazionale viene convocata dal Coordinamento Nazionale con scadenza biennale. Per particolari motivi può essere convocata una assemblea straordinaria con la richiesta motivata di almeno due terzi delle realtà federate. E' compito del Coordinamento Nazionale informare gli aderenti, i gruppi locali e le associazioni federate della data di convocazione dell'Assemblea Nazionale almeno 90 giorni prima. Il regolamento dell'Assemblea Nazionale è approvato dal Coordinamento Nazionale con la maggioranza dei due terzi. Ogni cittadino può partecipare ai lavori dell'Assemblea nazionale, ad eccezione dei momenti decisionali comportanti votazioni. Hanno diritto di voto all'Assemblea nazionale i delegati delle realtà federate. I criteri per la determinazione del numero di delegati di ogni singola realtà locale vengono determinati dal Regolamento dell'Assemblea nazionale, tenendo conto del rapporto tra i seguenti fattori:
a) numero degli iscritti alla singola realtà locale;
b) numero degli obiettori in servizio civile nelle provincia in cui ha sede la realtà locale;
c) numero degli abitanti della provincia medesima.
Articolo 7 - Coordinamento Nazionale
Il Coordinamento Nazionale:
a) delibera sulle scelte operative dell'Associazione, nel rispetto delle indicazioni emerse dall'Assemblea nazionale;
b) decide le variazioni del bilancio economico;
c) attua momenti di ricerca e seminario interno su questioni di particolare rilevanza politica e culturale;
d) approva un proprio regolamento interno per lo svolgimento dei lavori;
e) elegge i portavoce nazionali dell'Associazioni;
f) affida ad una realtà locale che abbia dimostrato serietà ed affidabilità l'incarico di sede nazionale.
Il Coordinamento Nazionale può promuovere commissioni di lavoro tematiche.
Articolo 8 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AON. Il Presidente è garante della conformità al presente Statuto delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale. Il Presidente interviene in merito a controversie o uso arbitrario del nome o delle decisioni dell'AON.
Articolo 9 - Presidenza Onoraria
L'Assemblea Nazionale può eleggere una presidenza onoraria.
Articolo 10 - Portavoce
I Portavoce possono essere un massimo di tre, nominati dal Coordinamento Nazionale, tenendo presente la distribuzione territoriale. Compito dei portavoce è quello di rappresentare l'Associazione all'esterno, assumere le decisioni in merito a questioni urgenti. Essi devono rispondere del loro operato al Coordinamento nazionale, che può revocare loro l'incarico a maggioranza dei due terzi. Durano in carica per due anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
Articolo 11 - Tesoreria
Il tesoriere è responsabile della cassa nazionale, pubblica con scadenza semestrale gli aggiornamenti al bilancio economico della AON. Il Tesoriere sottopone al Coordinamento Nazionale, prima dell'Assemblea Nazionale, il bilancio economico, consultivo e preventivo e le proposte di finanziamento a favore dei gruppi e di associazioni federate locali; il bilancio deve essere pubblicato sulla rivista nazionale dell'associazione. Compito della tesoreria è la richiesta di finanziamenti a partiti, istituzioni, enti e organismi nazionali. Il Coordinamento Nazionale nomina con la maggioranza dei due terzi, la tesoreria, che può essere revocata con lo stesso quorum. L'incarico ha la durata dei due anni e può essere rinnovato una sola volta.
Articolo 12 - Incompatibilità delle cariche
L'AON ritiene incompatibile il mantenimento delle cariche di portavoce, tesoriere e presidente con le cariche istituzionali di partiti politici e con le cariche di consigliere regionale, parlamentare ed europarlamentare. In caso di candidatura a competizioni elettorali regionali, politiche ed europee si applica la sospensione cautelativa del candidato dalla carica statutaria dell'AON.
Articolo 13 - Sede nazionale
La sede nazionale funge da riferimento organizzativo per l'associazione. Essa funge da recapito per gli interlocutori esterni alla quale possono rivolgersi per contattare gli organismi nazionali dell'AON. La sede Nazionale ha il compito di tenere l'elenco aggiornato degli aderenti, dei gruppi e delle associazioni federate, nonchè l'archivio storico dell'Associazione. La Sede Nazionale realizza iniziative tecniche, decise dal Coordinamento Nazionale. I servizi forniti dalla sede nazionale devono essere pagati anticipatamente dalla sede stessa e prontamente rimborsati dalla Tesoreria. I costi dei servizi vengono stabiliti dal Coordinamento Nazionale sentita la Sede Nazionale e la Tesoreria. Eventuali profitti realizzati dalla sede nazionale vengono versati alla cassa nazionale. Convoca, su indicazione dei portavoce nazionale, il Coordinamento nazionale.
Articolo 14 - Bollettino
La AON cura la stampa e la massima diffusione di un Bollettino nazionale di collegamento ed informazione, avente il compito di favorire il dibattito e la diffusione delle informazioni tra gli aderenti, gli obiettori, le associazioni e i gruppi federati. Ogni sede federata contribuisce alla vita del periodico nazionale con contributi scritti e la ricerca di abbonamenti.
Articolo 15 - Modalità di federazione
1) I gruppi e le associazioni locali che intendono federarsi all'AON devono:
a) predisporre una richiesta scritta, inviata alla sede nazionale ed indirizzata al Coordinamento ed ai Portavoce, sottoscritta da almeno 10 iscritti e/o simpatizzanti;
b) predisporre una relazione contenente programmi ed attività, completa di recapito postale, telefonico e fax;
c) impegnarsi a rispettare lo statuto;
d) impegnarsi ad utilizzare la denominazione "Associazione Obiettori Nonviolenti - sede federata di .....", salvo comprovati casi eccezionali.
2) La sede nazionale, in stretta collaborazione con i Portavoce, verifica:
A) l'esistenza delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo;
B) l'esistenza di comprovati motivi eccezionali eventualmente ostativi a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.
3) La sede nazionale invia ai Portavoce e, per conoscenza, al Presidente una relazione scritta contenente i risultati delle verifiche di cui al comma 2 del presenta articolo. Sulla base della relazione scritta i Portavoce possono assumere all'unanimità le seguenti decisioni:
a1) dare parere positivo alla richiesta di federazione;
b1) dare parere negativo motivando in tale caso le ragioni della reiezione.
In caso di non unanimità sulla decisione da prendere in merito alla richiesta di federazione, i Portavoce rimettono la decisione alla prima riunione utile del Coordinamento nazionale. Le decisioni in merito alle richieste di federazione vengono comunicate dai Portavoce al Coordinamento nazionale, al Presidente, alla sede nazionale ed alla sede interessata.
Articolo 16 - Attività dei gruppi e delle associazioni federate
I gruppi locali e le associazioni federate pur nella loro autonomia sono invitati a inserire, tra le proprie attività:
-informazione politica e tecnica sull'obiezione di coscienza al servizio militare e l'anno di volontariato sociale;
-raccolta della normativa e della documentazione cartacea sull'obiezione di coscienza;
-raccolta di notizie sugli enti di servizio civile
-raccolta normativa sul convenzionamento e sulle situazioni del servizio civile;
-partecipazione e promozione, nei modi più opportuni, del dibattito sull'obiezione di coscienza al servizio militare e l'organizzazione della difesa;
-participazione e promozione di iniziative di protesta e disobbedienza civile, con il metodo nonviolento;
-difesa giuridica degli obiettori e dei partecipanti ad iniziative di protesta e di disobbedienza civile;
-rapporto con forze politiche, sociali, associazioni di volontariato e organi di informazione;
-promozione della formazione degli obiettori di coscienza in servizio civile, in cooperazione con gli enti di servizio civile;
-diffusione nella società e tra gli obiettori dei valori della pace, della solidarietà e della nonviolenza;
-stimolare momenti di autorganizzazione degli obiettori in servizio civile;
-collegamento con il Coordinamento Nazionale e il Bollettino;
-promozione di forme di studio e sperimentazione di metodi di difesa non armata e nonviolenta.
Articolo 17 - Federazioni
L'AON può federarsi ad organismi internazionali e nazionali che rispecchino le finalità dell'associazione.
Articolo 18 - Modifiche allo statuto
Eventuali modifiche al presente statuto vengono effettuate dall'Assemblea Nazionale con una maggioranza dei due terzi.
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